, n. 4 ad art. 112). 4.1 Il condono esige la prova di uno stato di indigenza permanente in senso stretto, che è dato se, prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, op. cit., n. 5 ad art. 112), esponendolo ad un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva di miglioramento economico (tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112).