cit., n. 2 ad art. 112; Sterchi, op. cit., n. 2 e 4 ad art. 112; H. Schmid in Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 10 segg. ad art. 111/112; Jenny, op. cit., n. 6 ad art. 112). Invero parte della dottrina considera anche la possibilità di concedere una dilazione o un condono già con la fissazione e la ripartizione delle spese processuali medesime (tappy, op. cit., n. 11 ad art. 112; H. Schmid, op. cit., n. 13 ad art. 111/112; Fischer in Baker & McKenzie, ZPO, 2010, n. 4 ad art. 112), eventualità che però parrebbe più dipendere da motivi eccezionali di opportunità.