La dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono (rinuncia definitiva all'incasso, integrale o parziale) giusta l'art. 112 CPC sono possibili una volta chiusa la procedura – quindi dopo il passaggio in giudicato della decisione di merito, di un decreto d'archiviazione della causa o di altra decisione che pone fine al procedimento (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg. [FF 2006 6602 segg.], pag. 6671) – prima di allora potendosi ipotizzare il gratuito patrocinio – che, se concesso, escluderebbe a priori la dilazione o il condono – o la rinuncia al prelievo dell'anticipo (Rüegg, op. cit.