In considerazione di quanto testé illustrato, è da ritenere che la competenza per l'evasione delle domande di condono possa essere attribuita anche ad autorità amministrative (Jenny, op. cit., n. 3 ad art. 112; Sterchi, op. cit., n. 1 ad art.112; contra: tappy, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 112). In mancanza di una specifica normativa, si può ritenere che nel Cantone Ticino sia l'autorità che ha (fra l'altro) fissato le spese processuali ad essere competente per deciderne il condono (Rüegg, op. cit., n. 1a ad art. 112; tappy, op. cit., n. 12 ad art. 112). Di modo che, in concreto, sulla domanda può pronunciarsi la terza Camera civile.