pag. 7299). In sede di dibattito parlamentare la questione della competenza non è stata oggetto di discussione. 3.6. Per i motivi che precedono, tocca ai Cantoni definire la competenza, ma anche la procedura per l'esame di domande di dilazione o di condono delle spese processuali (Sterchi, in Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 1 ad art.112; Jenny in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 3 ad art. 112; Rüegg in Basler Kommentar, ZPO, 2a ed., 2013, n. 1a ad art. 112). In considerazione di quanto testé illustrato, è da ritenere che la competenza per l'evasione delle domande di condono possa essere attribuita anche ad autorità amministrative (Jenny, op.