3.4 Nel messaggio del 28 giugno 2006, i testi italiano e francese risultano modificati solo dal punto di vista redazionale. L'art. 110 (ora art. 112) prevede che “per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono”, rispettivamente che “le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires./span>. Nella versione tedesca la competenza del tribunale è invece scomparsa: “Gerichtskosten können gestundet oder bei dauernder Mittellosigkeit erlassen werden”. 3.5