3.3 Nel corso della procedura di consultazione per l'elaborazione del CPC i cantoni Vallese, Turgovia, Soletta, Sciaffusa, Giura e Appenzello esterno proponevano di non attribuirne a priori la competenza decisionale sulle domande di dilazione/condono ai soli tribunali, lasciando ai cantoni la facoltà di determinare l'autorità competente e, segnatamente, di affidare l'incombenza a un'autorità amministrativa. 3.4 Nel messaggio del 28 giugno 2006, i testi italiano e francese risultano modificati solo dal punto di vista redazionale.