3.2 Neppure un esame della genesi della norma permette di chiarire definitivamente la questione. L'avamprogetto della commissione peritale (del giugno 2003) prevedeva, all'art. 93 che “la riscossione delle pretese per spese processuali può essere sospesa oppure, in caso di indigenza duratura della parte gravata, abbandonata dal tribunale adito”, rispettivamente “che le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement depourvue de moyens, renoncer aux créances en frais de tribunal” e, ancora: “Forderungen aus Gerichtskosten können vom Gericht gestundet oder bei dauernder Mittellosigkeit erlassen werden”.