L'art. 27a LTG (in vigore dal 14 novembre 2014), in virtù del quale il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, dilazionare, sospendere o condonare del tutto o in parte le tasse e le spese, è infatti applicabile unicamente alla giustizia penale (vedi art. 425 CPP e art. 27a LTG; Messaggio n. 6823 del Consiglio di Stato del 25 giugno 2013 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del codice di procedura civile e del codice di procedura penale federali e proposte di adeguamento pag. 14, e relativo Rapporto n. 6823R della Commissione della legislazione del 27 agosto 2014 pag. 9).