1 CPC prevede che per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. La legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG), la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) e la legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) sono silenti sull'argomento. L'art. 27a LTG (in vigore dal 14 novembre 2014), in virtù del quale il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, dilazionare, sospendere o condonare del tutto o in parte le tasse e le spese, è infatti applicabile unicamente alla giustizia penale (vedi art. 425 CPP e art. 27a LTG;