Contestualmente, questa Camera ha posto a suo carico le relative spese processuali di fr. 100.–. 2. Con istanza 15 dicembre 2014, e sollecito 15/16 giugno 2015, IS 1 chiede ora il condono giusta l'art. 112 cpv. 1 CPC delle menzionate spese processuali, affermando di non avere mezzi economici per potervi fare fronte. 3. È qui anzitutto da esaminare la competenza ad occuparsi della domanda di condono in oggetto. L'art. 112 cpv. 1 CPC prevede che per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono.