{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-07-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2015-45_2015-07-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130807&nX40_KEY=4710996&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a206162ed867827e2f71b837388f7153"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["13.2015.45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.07.2015 13.2015.45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nel Canton Ticino, l'autorità che ha fissato le spese processuali è competente per deciderne il condono"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 03:16:50", "Checksum": "273de814dbf0e34da48fe6f178aa705d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.07.2015 13.2015.45\nRegesto:\nNel Canton Ticino, l'autorità che ha fissato le spese processuali è competente per deciderne il condono\n\n\n5.2 IS 1 beneficia di prestazioni assistenziali dall'ottobre 2011, e ha quindi documentato la sua oggettiva indigenza. Tuttavia questo non consente di escludere a priori una prospettiva futura positiva, e meglio che il pagamento delle spese processuali da condonare – fissate dalla decisione 1° settembre 2014 (sopra, consid. 1) – resti per l'interessata comunque sostenibile a fronte di un lasso di tempo spalmato su dieci anni. E, di fatto la stessa richiedente non pretende il contrario, laddove dichiara di non potervi far fronte “attualmente” (domanda di condono 15 dicembre 2014 e sollecito di condono 15/16 giugno 2015, nel mezzo). A maggior ragione se solo si pensa che l'interessata non si preoccupa nemmeno di illustrare la sua situazione personale e, a comprova della propria buona volontà, neppure accenna a sforzi intrapresi nell'ottica di un miglioramento economico futuro rispettivamente tenta di confortare una propria oggettiva impossibilità ad agire in tal senso. Né risultano agli atti indicazioni che la riguardano dal profilo esecutivo (ad es. estratto UE). Tutti aspetti questi essenziali ai fini di una prognosi sui prossimi dieci anni. La stessa decisione di accoglimento delle prestazioni assistenziali per i mesi da febbraio a giugno 2015 ne subordina peraltro il rinnovo all'invio di giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento della pigione per gli stessi mesi insieme all'esito delle ricerche di lavoro effettuate in quel periodo, oltre all'estratto dettagliato del conto postale o bancario dal 1° novembre 2014 al 31 maggio 201(5).\n5.3 Nel caso di specie si è confrontati ad una persona che, nata il 31 ottobre 1968, è ancora relativamente giovane e – per quanto dato di sapere – abile al lavoro. In assenza di altri elementi nulla comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale da giustificare il condono di spese processuali. Peraltro ritenere il contrario significherebbe in concreto legittimare il raggiro dei presupposti già considerati e specificati da questa Camera nel contesto della decisione 1° settembre 2014 (inc. n. 13.2014.34 consid. 11) per non ammettere IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio. In particolare, allora questa Camera aveva fra l'altro reso attenta l'interessata che “il diritto di accesso ad una giustizia equa non legittima l'utilizzo ad oltranza dell'istituto del gratuito patrocinio per avvalersi in modo indistinto e reiterato di strumenti giudiziari che, per il fatto di essere finanziati dall'ente pubblico e dalla collettività, impongono un atteggiamento responsabile e di rigore”. Aggiungasi per il resto che, a fronte di un siffatto scenario, non è nemmeno stata considerata l'eventualità di soprassedere già a quel momento al prelievo di spese processuali.\nVista la particolarità del caso di specie, si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese processuali per questa procedura, non senza ricordare all'istante che un suo atteggiamento più responsabile e ragionevole avrebbe evitato un inutile dispendio di denaro e che, in futuro, non potrà sempre e necessariamente confidare sull'indulgenza ancora una volta qui riservatale.\nPer questi motivi,\npronuncia: 1. La domanda di condono 15 dicembre 2014 di IS 1 è respinta.\n2. Non si prelevano spese giudiziarie.\n3. Notificazione:\nComunicazione all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella-Taverne.\nPer la terza Camera civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)."}