{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-07-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2015-45_2015-07-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130807&nX40_KEY=4921648&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a206162ed867827e2f71b837388f7153"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2015.45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.07.2015 13.2015.45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nel Canton Ticino, l'autorità che ha fissato le spese processuali è competente per deciderne il condono"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:20:21", "Checksum": "6ec3e96a9bfb857c515a4c186a9e66f9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.07.2015 13.2015.45\nRegesto:\nNel Canton Ticino, l'autorità che ha fissato le spese processuali è competente per deciderne il condono\n\n\n3.6. Per i motivi che precedono, tocca ai Cantoni definire la competenza, ma anche la procedura per l'esame di domande di dilazione o di condono delle spese processuali (Sterchi, in Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 1 ad art.112; Jenny in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 3 ad art. 112; Rüegg in Basler Kommentar, ZPO, 2a ed., 2013, n. 1a ad art. 112). In considerazione di quanto testé illustrato, è da ritenere che la competenza per l'evasione delle domande di condono possa essere attribuita anche ad autorità amministrative (Jenny, op. cit., n. 3 ad art. 112; Sterchi, op. cit., n. 1 ad art.112; contra: tappy, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 112). In mancanza di una specifica normativa, si può ritenere che nel Cantone Ticino sia l'autorità che ha (fra l'altro) fissato le spese processuali ad essere competente per deciderne il condono (Rüegg, op. cit., n. 1a ad art. 112; tappy, op. cit., n. 12 ad art. 112). Di modo che, in concreto, sulla domanda può pronunciarsi la terza Camera civile.\n4. La dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono (rinuncia definitiva all'incasso, integrale o parziale) giusta l'art. 112 CPC sono possibili una volta chiusa la procedura – quindi dopo il passaggio in giudicato della decisione di merito, di un decreto d'archiviazione della causa o di altra decisione che pone fine al procedimento (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg. [FF 2006 6602 segg.], pag. 6671) – prima di allora potendosi ipotizzare il gratuito patrocinio – che, se concesso, escluderebbe a priori la dilazione o il condono – o la rinuncia al prelievo dell'anticipo (Rüegg, op. cit., n. 2 ad art. 112; Sterchi, op. cit., n. 2 e 4 ad art. 112; H. Schmid in Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 10 segg. ad art. 111/112; Jenny, op. cit., n. 6 ad art. 112). Invero parte della dottrina considera anche la possibilità di concedere una dilazione o un condono già con la fissazione e la ripartizione delle spese processuali medesime (tappy, op. cit., n. 11 ad art. 112; H. Schmid, op. cit., n. 13 ad art. 111/112; Fischer in Baker & McKenzie, ZPO, 2010, n. 4 ad art. 112), eventualità che però parrebbe più dipendere da motivi eccezionali di opportunità. Certo è che la norma resta in ogni caso una facoltà per il giudice (“Kann-Vorschrift”) e non instaura un diritto del richiedente (H. Schmid, op. cit., n. 13 ad art. 111/112; Jenny, op. cit., n. 2 ad art. 112; tappy, op. cit., n. 4 ad art. 112).\n4.1 Il condono esige la prova di uno stato di indigenza permanente in senso stretto, che è dato se, prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, op. cit., n. 5 ad art. 112), esponendolo ad un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva di miglioramento economico (tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112). Il richiedente non va favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio – assoggettato per legge all'obbligo di rimborso di 10 anni (art. 123 CPC) – permettendogli di aggirare un precedente diniego di quell'aiuto (Rüegg, op. cit., n. 1 ad art. 112; Jenny, op. cit., n. 2 e 6 ad art. 112; Sterchi, op. cit., n. 2 ad art. 112; Fischer, op. cit., n. 8 ad art. 112). Il condono è comunque escluso se l'indigenza è stata causata dal richiedente medesimo, mentre che, se temporanea, può giustificare una dilazione (Jenny, op. cit., n. 5 ad art. 112).\n5. Ora, IS 1 giustifica la sua domanda di condono poiché “attualmente non dispongo di mezzi economici per sostenere alcuna tassa giudiziaria”, “attualmente non sono nelle condizioni di assumere spese giudiziarie anche se minime ” e “l'ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento non si assume questa spesa”. Alla richiesta allega la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale per ottobre e novembre 2011 insieme a quella per febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2015 (due fogli), l'estratto conto delle prestazioni per gli anni 2012, 2013 e 2014 (tre fogli), le decisioni di tassazione per gli anni fiscali 2011, 2012 e 2013 (tre fogli). Ma non basta.\n5.1 Certo non v'è dubbio che l'interessata versa al momento in una situazione di indigenza, tant'è che beneficia dell'aiuto finanziario erogato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Del resto le sue difficoltà finanziarie avevano appunto giustificato anche la concessione del gratuito patrocinio nel contesto della procedura di conciliazione che l'ha opposta all'avv. __________ (sopra, consid. 1). Le relative domande di gratuito patrocinio che hanno accompagnato la procedura di reclamo davanti a questa Camera prima, e quella di ricorso al Tribunale federale poi, contro la tassazione della nota professionale del suo patrocinatore d'ufficio sono state tuttavia entrambe respinte a prescindere dal presupposto di indigenza, e meglio per mancanza di possibilità di esito favorevole dei gravami (l'uno respinto e, rispettivamente, l'altro dichiarato inammissibile: III CCA 1° settembre 2014 [inc. n. 13.2014.34) consid. 11; sentenza del Tribunale federale 8 ottobre 2014 [4D_68/2014] pag. 3), e senza peraltro che fossero ravvisati motivi per soprassedere al prelievo di spese processuali."}