{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-07-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2015-45_2015-07-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=130807&nX40_KEY=4921648&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a206162ed867827e2f71b837388f7153"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2015.45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.07.2015 13.2015.45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nel Canton Ticino, l'autorità che ha fissato le spese processuali è competente per deciderne il condono"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:20:21", "Checksum": "6ec3e96a9bfb857c515a4c186a9e66f9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.07.2015 13.2015.45\nRegesto:\nNel Canton Ticino, l'autorità che ha fissato le spese processuali è competente per deciderne il condono\n\n|\n|\n|\n||||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa terza Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta del giudice: |\nWalser, presidente,\n|\n||||\n|\nvicecancelliera: |\nLocatelli |\n||||\nsedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull'istanza di condono 15 dicembre 2014 di\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\nchiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo di cui all'inc. 13.2014.34 emessa il 1° settembre 2014 dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello (dispositivo n. 2: spese processuali);\nritenuto\nin fatto e in diritto:\n1. Con decisione 1° settembre 2014 la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto – per quanto ricevibile – il reclamo presentato da IS 1 il 6 marzo 2014 avverso la decisione 17 febbraio 2014 con cui il Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio sud, concessole il gratuito patrocinio nell'ambito di una procedura di conciliazione che la opponeva all'avv. __________, ha provveduto a tassare la nota professionale del legale designatole quale patrocinatore d'ufficio. Contestualmente, questa Camera ha posto a suo carico le relative spese processuali di fr. 100.–.\n2. Con istanza 15 dicembre 2014, e sollecito 15/16 giugno 2015, IS 1 chiede ora il condono giusta l'art. 112 cpv. 1 CPC delle menzionate spese processuali, affermando di non avere mezzi economici per potervi fare fronte.\n3. È qui anzitutto da esaminare la competenza ad occuparsi della domanda di condono in oggetto.\nL'art. 112 cpv. 1 CPC prevede che per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. La legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG), la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) e la legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) sono silenti sull'argomento. L'art. 27a LTG (in vigore dal 14 novembre 2014), in virtù del quale il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, dilazionare, sospendere o condonare del tutto o in parte le tasse e le spese, è infatti applicabile unicamente alla giustizia penale (vedi art. 425 CPP e art. 27a LTG; Messaggio n. 6823 del Consiglio di Stato del 25 giugno 2013 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del codice di procedura civile e del codice di procedura penale federali e proposte di adeguamento pag. 14, e relativo Rapporto n. 6823R della Commissione della legislazione del 27 agosto 2014 pag. 9).\n3.1 A chi spetti tale competenza, se all'autorità giudiziaria o ad altri, neppure è definito in modo univoco. La versione francese dell'art. 112 CPC, analogamente al testo italiano, prevede che “Le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires”. Diversa è invece la versione tedesca per la quale “Gerichtskosten können gestundet oder bei dauernder Mittellosigkeit erlassen werden”. Se, seguendo il testo italiano la competenza spetta al giudice e secondo il testo in francese più genericamente, ma comunque, al tribunale, la versione tedesca non indica invece alcuna autorità competente.\n3.2 Neppure un esame della genesi della norma permette di chiarire definitivamente la questione. L'avamprogetto della commissione peritale (del giugno 2003) prevedeva, all'art. 93 che “la riscossione delle pretese per spese processuali può essere sospesa oppure, in caso di indigenza duratura della parte gravata, abbandonata dal tribunale adito”, rispettivamente “che le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement depourvue de moyens, renoncer aux créances en frais de tribunal” e, ancora: “Forderungen aus Gerichtskosten können vom Gericht gestundet oder bei dauernder Mittellosigkeit erlassen werden”. La competenza era quindi, in un primo tempo, attribuita ai tribunali.\n3.3 Nel corso della procedura di consultazione per l'elaborazione del CPC i cantoni Vallese, Turgovia, Soletta, Sciaffusa, Giura e Appenzello esterno proponevano di non attribuirne a priori la competenza decisionale sulle domande di dilazione/condono ai soli tribunali, lasciando ai cantoni la facoltà di determinare l'autorità competente e, segnatamente, di affidare l'incombenza a un'autorità amministrativa.\n3.4 Nel messaggio del 28 giugno 2006, i testi italiano e francese risultano modificati solo dal punto di vista redazionale. L'art. 110 (ora art. 112) prevede che “per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono”, rispettivamente che “le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires./span>. Nella versione tedesca la competenza del tribunale è invece scomparsa: “Gerichtskosten können gestundet oder bei dauernder Mittellosigkeit erlassen werden”.\n3.5 Il rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto della commissione peritale del giugno 2003 spiegava nelle tre versioni che era competente il tribunale (“il tribunale può sospendere …, … le tribunal peut accorder un sursis …, … kann das Gericht … stunden”). La modifica del testo di legge è stata considerata anche nel messaggio, tant'è che il messaggio in italiano (pag. 6671) e in francese (pag. 6910) indicano ancora la competenza dell'autorità giudiziaria, mentre nel testo in tedesco quest'indicazione è sparita (“Gerichtskosten können gestundet oder erlassen werden”: pag. 7299). In sede di dibattito parlamentare la questione della competenza non è stata oggetto di discussione."}