La motivazione può essere ritenuta sufficiente quando sono menzionati, almeno brevemente, i motivi - sia fattuali sia giuridici - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (Trezzini, in Cocchi/ Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, Lugano 2011, art. 238 CPC, pag. 1055). 5.2 Nel caso di cui trattasi, si rileva che con la decisione 13 maggio 2015 il primo giudice, preso atto che RE 1 aveva interposto reclamo contro la decisione 29 aprile 2015, ha modificato la medesima in punto alle misure esecutive.