L’obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni rappresenta una componente del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). La motivazione può essere ritenuta sufficiente quando sono menzionati, almeno brevemente, i motivi - sia fattuali sia giuridici - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (Trezzini, in Cocchi/ Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, Lugano 2011, art. 238 CPC, pag. 1055). 5.2