Il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra 1), oppure, nei casi non espressamente previsti dalla legge, quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva decisione finale favorevole. Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere, come appunto quella di cui trattasi (Brunner, in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed., 2014, n. 12 ad art. 319; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 39 segg. ad art. 319).