{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-02-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2015-39_2016-02-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120751&nX40_KEY=4921574&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "33290f32b24524a46c4a5c799c61dde3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2015.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.02.2016 13.2015.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'ordine di assunzione di una perizia sul DNA assortito della comminatoria penale (art. 292 CP) costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile. 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Egli sostiene di soffrire di “uno scompenso depressivo reattivo a seguito dell’annuncio della paternità” e che l’azione di paternità introdotta dagli attori gli causa un danno alla salute, in particolare una tortura psicologica, per cui non è in grado di sottoporsi al test del DNA. A suo dire, il prelievo di cui trattasi comporta per lui disagi psichici e fisici proprio a dipendenza delle turbe psichiche che lo affliggono. Ritenendo che la prova peritale non comporta alcun danno alla salute del ricorrente il Pretore aggiunto avrebbe accertato in modo errato i fatti, non tenendo adeguatamente conto del certificato medico-psicologico da lui prodotto.\n4.5 La decisione impugnata regge alle critiche. Va qui anzitutto rilevato che quello che il reclamante spaccia per “certificato medico 13.4.2014 Dr. Med. __________” non è neppure assimilabile a un certificato medico. Il documento in questione è una risposta a una richiesta d’informazioni del legale del reclamante, nel quale il Dott. Med. __________ e lo psicologo __________ si esprimono sulla questione a sapere se RE 1 sia in grado di sottoporsi all’esame del DNA, rispondendo negativamente. Il contenuto del documento non può però essere ritenuto concludente. Le considerazioni ivi esposte fondano, infatti, su una conoscenza sostanzialmente nulla della situazione da parte dei professionisti che l’hanno sottoscritto. Essi, premesso che “… il signor RE 1 soffre delle conseguenze di una notevole pressione esercitata dalla donna che gli attribuirebbe la paternità di un figlio di 2 anni”, rilevano poi di nulla sapere “… della storia, delle origini di come si sia sviluppata, e in che modo la donna gli faccia pressione; il paziente non intende parlarne …”. Lo scritto in questione è quindi basato su informazioni monche ed è estremamente generico, inidoneo quindi a sostenere le affermazioni del reclamante. Non solo, ma, stante le finalità dello stesso, è, semmai, assimilabile a una perizia di parte - ammesso ma non concesso che possa essere qualificato quale perizia - la cui valenza è di una mera affermazione di parte.\nMa v’è di più: comunque sia, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, lo scritto in questione non attesta che il prelievo di uno striscio dalla mucosa possa comportare, di là da un possibile disagio momentaneo, un danno permanente alla salute psichica di RE 1. Il fatto che egli sia affetto da disturbi psichici (“meccanismi arcaici di diniego, di rottura con la realtà, meccanismi di stampo eminentemente psicotico”) quale reazione alla situazione in cui si è venuto a trovare a seguito della procedura di accertamento di paternità non significa né che tali disturbi siano gravi, né tantomeno che sottoponendosi al prelievo in questione la sua salute psichica ne sarebbe messa in pericolo.\nA fronte di un documento puramente strumentale ai fini della presente causa, non si può certo rimproverare al Pretore aggiunto un accertamento manifestamente errato dei fatti o un’applicazione errata del diritto per aver ritenuto l’assenza di rischi manifesti per la salute del reclamante.\n5. Il reclamante eccepisce la nullità della decisione 13 maggio 2015 sostenendo che la stessa manca di motivazione.\n5.1 Giusta l’art. 238 lett. g CPC la decisione contiene, se del caso, i motivi su cui si fonda. L’obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni rappresenta una componente del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). La motivazione può essere ritenuta sufficiente quando sono menzionati, almeno brevemente, i motivi - sia fattuali sia giuridici - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (Trezzini, in Cocchi/ Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, Lugano 2011, art. 238 CPC, pag. 1055).\n5.2 Nel caso di cui trattasi, si rileva che con la decisione 13 maggio 2015 il primo giudice, preso atto che RE 1 aveva interposto reclamo contro la decisione 29 aprile 2015, ha modificato la medesima in punto alle misure esecutive. Richiamata la decisione 29 aprile 2015, egli ha così motivato la propria decisione: “ritenuto opportuno, alla luce delle argomentazioni addotte nel reclamo, procedere alla modifica dei p.ti 2., 3., e 3.1 della decisione suddetta, sostituendo la prevista esecuzione coattiva con una misura meno incisiva e, allo stadio attuale del procedimento, più proporzionata della multa disciplinare per ogni giorno di ritardo nel presentarsi all’appuntamento presso il perito, incontro che, conseguentemente, va fissato sin d’ora.” La modifica è quindi stata fatta perché il primo giudice ha deciso di optare per una misura esecutiva meno incisiva, motivazione questa chiara e comprensibile.\nLa censura, di natura manifestamente pretestuosa, non merita tutela.\n6. Per i motivi di cui sopra i reclami, infondati, devono essere respinti, non essendo ravvisabile un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’applicazione errata del diritto da parte del Pretore aggiunto."}