e seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale inoltre è tenuto a rifondere a controparte ripetibili giusta il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007). Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 7 maggio 2015 di RE 1 è respinto. 2. Il reclamo 15 maggio 2015 di RE 1 è respinto. 3. Le spese processuali per entrambi i reclami, di complessivi fr. 1'200.- sono poste a carico di RE 1, il quale rifonderà a CO 1 e CO 2 complessivamente fr. 1'500.- di ripetibili. 4. Notificazione: | | - ; - . | Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.