” La modifica è quindi stata fatta perché il primo giudice ha deciso di optare per una misura esecutiva meno incisiva, motivazione questa chiara e comprensibile. La censura, di natura manifestamente pretestuosa, non merita tutela. 6. Per i motivi di cui sopra i reclami, infondati, devono essere respinti, non essendo ravvisabile un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’applicazione errata del diritto da parte del Pretore aggiunto. Le spese processuali del presente giudizio, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), vanno fissate per entrambi i reclami in complessivi fr. 1'200.- e seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv.