Lo scritto in questione è quindi basato su informazioni monche ed è estremamente generico, inidoneo quindi a sostenere le affermazioni del reclamante. Non solo, ma, stante le finalità dello stesso, è, semmai, assimilabile a una perizia di parte - ammesso ma non concesso che possa essere qualificato quale perizia - la cui valenza è di una mera affermazione di parte. Ma v’è di più: comunque sia, contrariamente a quanto sostiene il reclamante, lo scritto in questione non attesta che il prelievo di uno striscio dalla mucosa possa comportare, di là da un possibile disagio momentaneo, un danno permanente alla salute psichica di RE 1.