Se, di principio, l’assunzione di una prova non è di per sé atta a creare alle parti un pregiudizio giuridico irreparabile (sentenza del Tribunale federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012 consid. 2.2.2), siffatto pregiudizio è tuttavia da ammettere quando l’ordine di assumere una prova è assortito della comminatoria penale dell’art. 292 CP (decisione del Tribunale federale 5D.166/2011). Rilevato che nel caso concreto il Pretore aggiunto ha assortito l’ordine di eseguire la perizia con la comminatoria penale dell’art. 292 CP, rispettivamente dell’accompagnamento forzato (misura questa poi annullata), rispettivamente, ancora della comminatoria di una multa giornaliera di fr.