ad art. 319). Nel caso concreto il reclamante deve quindi rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile riconducibile alla decisione impugnata. 3.1 A mente del reclamante, l’obbligo di sottoporsi a un esame del DNA costituisce un pregiudizio irreparabile perché assortito della comminatoria penale dell’art. 292 CP. Se, di principio, l’assunzione di una prova non è di per sé atta a creare alle parti un pregiudizio giuridico irreparabile (sentenza del Tribunale federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012 consid.