Ha altresì fatto ordine a RE 1 di presentarsi all’appuntamento fissato dal perito per sottoporsi ai prelievi necessari per l’esecuzione del test del DNA (dispositivo 4), impartendo l’ordine con la comminatoria penale dell’art. 292 CP (dispositivo 4.1), riservata l’adozione di ogni ulteriore misura intesa a ottenere l’esecuzione del prelievo (dispositivo 4.2). Il reclamo 21 gennaio 2015 di RE 1 chiedente che la perizia sul DNA non sia assunta è stato respinto con decisione 15 aprile 2015 da questa Camera. E.