{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-02-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2015-29_2016-02-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=121752&nX40_KEY=4921574&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8b8b6649b84fef709759d5bb8bef4156"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2015.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.02.2016 13.2015.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'ordine di assunzione di una perizia sul DNA assortito della comminatoria penale (art. 292 CP) costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile. 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La seconda decisione, del 13 maggio 2015, è però, come peraltro esplicitamente rilevato da Pretore aggiunto, una modifica della precedente decisione 29 aprile, limitata alle misure esecutive. I reclami possono quindi essere evasi con un’unica decisione.\n2. Le decisioni impugnate, con le quali il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di RE 1 di revocare l’ordine di sottoporsi al test del DNA, sono disposizioni ordinatorie processuali, le quali, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, sono impugnabili con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.\nNel caso concreto, la decisione 29 aprile 2015 è pervenuta al reclamante il giorno successivo e il reclamo è stato rimesso alla posta il 7 maggio 2015. La decisione 13 maggio 2015 è invece pervenuta al reclamante il 15 maggio 2015 e il reclamo è stato rimesso alla posta il 17 maggio 2015. Entrambi i gravami sono quindi tempestivi e, da questo punto di vista, ammissibili.\n3. Il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra 1), oppure, nei casi non espressamente previsti dalla legge, quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva decisione finale favorevole. Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere, come appunto quella di cui trattasi (Brunner, in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed., 2014, n. 12 ad art. 319; Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 39 segg. ad art. 319). Nel caso concreto il reclamante deve quindi rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile riconducibile alla decisione impugnata.\n3.1 A mente del reclamante, l’obbligo di sottoporsi a un esame del DNA costituisce un pregiudizio irreparabile perché assortito della comminatoria penale dell’art. 292 CP. Se, di principio, l’assunzione di una prova non è di per sé atta a creare alle parti un pregiudizio giuridico irreparabile (sentenza del Tribunale federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012 consid. 2.2.2), siffatto pregiudizio è tuttavia da ammettere quando l’ordine di assumere una prova è assortito della comminatoria penale dell’art. 292 CP (decisione del Tribunale federale 5D.166/2011). Rilevato che nel caso concreto il Pretore aggiunto ha assortito l’ordine di eseguire la perizia con la comminatoria penale dell’art. 292 CP, rispettivamente dell’accompagnamento forzato (misura questa poi annullata), rispettivamente, ancora della comminatoria di una multa giornaliera di fr. 300.- per ogni giorno d’inosservanza dell’ordine, il rischio di un pregiudizio è dato e di conseguenza il reclamo è ammissibile.\n4. Con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto o un accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).\n4.1 Il reclamante lamenta un’errata applicazione del diritto sostenendo che la decisione impugnata viola la CEDU e la Costituzione federale perché l’esecuzione del test del DNA lede in modo irreparabile la sua libertà personale e la sua integrità psicofisica. Egli si duole che il Pretore aggiunto non abbia debitamente considerato il certificato medico da esso prodotto, dal quale risulta che egli non è in grado di sottoporsi al test del DNA.\n4.2 Va qui ricordato che per tutte le questioni che toccano gli interessi dei figli, in qualunque procedura del diritto di famiglia, che si tratti di azioni indipendenti o di cause tra genitori, comprese le relative modifiche o completamenti, inclusi i procedimenti cautelari vige il principio inquisitorio illimitato previsto all’art. 296 cpv. 1 CPC, secondo cui il giudice esamina d’ufficio i fatti, principio che vale quindi anche nel caso qui in esame. In base a tale principio, è dovere del giudice di salvaguardare il bene dei figli, sicché egli non solo ha la facoltà, ma anche l’obbligo di assumere le prove che ritiene necessarie per l’emanazione della decisione, e questo secondo il suo libero e ampio potere di apprezzamento. L’istanza d’appello non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del primo giudice, l’autorità superiore potendo, infatti, intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso del potere di apprezzamento.\n4.3 In una sentenza del 16 marzo 2015 (5A_745/2014) il Tribunale federale ha stabilito che l’imposizione di una perizia sul DNA è conforme alla legge. Ricordati i principi che reggono l’azione di accertamento di paternità, l’alta Corte ha rilevato che la questione se un’ingerenza nell’integrità corporale di una persona tenuta a collaborare in siffatta procedura sia giustificata da un interesse pubblico non necessita di essere esaminata in quanto già risolta (positivamente) dalla legge (sentenza citata, consid. 2.5). Con la sentenza 16 novembre 2015 nella presente causa, il Tribunale federale ha poi avuto modo di evidenziare che l’ordine a una parte di sottoporsi al test del DNA è, di principio, perfettamente conforme al diritto federale (consid. 3).\n4.4 Il prelievo di uno striscio della mucosa orale o del sangue è considerato un’ingerenza lieve nel diritto all’integrità fisica della persona, qualora non vi siano rischi di natura eccezionale per la salute (DTF 134 III 241), rischi che, in genere, non vi sono."}