{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-02-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2015-29_2016-02-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=121752&nX40_KEY=4921574&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8b8b6649b84fef709759d5bb8bef4156"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2015.29"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.02.2016 13.2015.29"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'ordine di assunzione di una perizia sul DNA assortito della comminatoria penale (art. 292 CP) costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile. 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SE.2013.474, CA.2013.425, SE.2013.394 e CA.2013.363 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa in data 12 dicembre 2013, rispettivamente 16 ottobre 2013 da\n|\n|\nCO 1 CO 2 entrambi patrocinati dall’ PA 2\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sui reclami di RE 1 del 7 maggio 2015 contro la decisione 29 aprile 2015 e del 15 maggio 2015 contro la decisione 13 maggio 2015 del Pretore aggiunto;\nritenuto\nin fatto: A. Con petizione 16 ottobre 2013 CO 1 ha chiesto che sia accertato il rapporto di filiazione tra RE 1 e CO 2, nato il 26 ottobre 2012. Ha altresì postulato la condanna di RE 1 al versamento di un contributo alimentare mensile iniziale di almeno fr. 1'000.- (inc. SE.2013.394). Quale provvedimento cautelare ha chiesto la condanna del convenuto a versarle una provisio ad litem di fr. 4'300.- e alla partecipazione alle spese del test di paternità, nonché a depositare un importo mensile di fr. 1'000.- sul conto della Pretura a garanzia dei contributi alimentari a favore del figlio (inc. CA.2013.363).\nCon risposta 4 dicembre 2013 il convenuto si è opposto alla petizione, contestando di essere il padre di CO 2. Al dibattimento 12 dicembre 2013 sull’istanza di provvedimenti cautelari il convenuto si è pure opposto alle domande cautelari.\nB. Con petizione 12 dicembre 2013 CO 2 ha chiesto che sia accertato il rapporto di filiazione tra RE 1 e CO 2, nato il 26 ottobre 2012. Ha altresì postulato la condanna di RE 1 al versamento di un contributo alimentare mensile di fr. 1'000.- (inc. SE.2013.474). Quale provvedimento cautelare ha chiesto la condanna del convenuto a versargli una provisio ad litem di fr. 4'300.- e ad anticipare le spese del test di paternità, nonché a depositare un importo mensile di fr. 1'000.- sul conto della Pretura a garanzia dei contributi alimentari a favore del figlio (inc. CA.2013.425).\nNelle proprie osservazioni 4 dicembre 2013 e 6 ottobre 2014 il convenuto si è opposto alla petizione contestando la propria paternità, negando di aver avuto concubito con CO 1. Per quanto concerne la prova peritale, egli vi si è opposto sostenendo di non essere fertile, che l’esame del DNA deturpa il suo onore e la sua dignità, e adducendo motivi etici, morali e religiosi. Inoltre la perizia causerebbe spese sproporzionate.\nC. Al dibattimento 13 novembre 2014 concernente le due cause di merito e le connesse procedure provvisionali, il Pretore aggiunto ha congiunto gli incarti di merito e cautelari per l’istruttoria.\nD. Con decisione 9 gennaio 2015, ribadita la congiunzione delle procedure di cui trattasi, il Pretore aggiunto ha ordinato l’assunzione di una perizia sul DNA delle parti interessate, tesa a chiarire se RE 1 sia il padre biologico di CO 2. Ha altresì fatto ordine a RE 1 di presentarsi all’appuntamento fissato dal perito per sottoporsi ai prelievi necessari per l’esecuzione del test del DNA (dispositivo 4), impartendo l’ordine con la comminatoria penale dell’art. 292 CP (dispositivo 4.1), riservata l’adozione di ogni ulteriore misura intesa a ottenere l’esecuzione del prelievo (dispositivo 4.2).\nIl reclamo 21 gennaio 2015 di RE 1 chiedente che la perizia sul DNA non sia assunta è stato respinto con decisione 15 aprile 2015 da questa Camera.\nE. Con decisione 29 aprile 2015 il Pretore aggiunto ha respinto la domanda di RE 1 di revocare l’ordine di sottoporsi al test del DNA e ha confermato l’ordine di presentarsi all’appuntamento fissato dal perito per essere sottoposto ai prelievi necessari per l’esecuzione della perizia (dispositivo n. 2). Ha assortito l’ordine con le comminatorie dell’art. 292 CP in caso di disobbedienza (dispositivo n. 2.1) e ordinato l’esecuzione coattiva del prelievo mediante la traduzione forzata di RE 1 nel laboratorio del perito a mezzo polizia (dispositivo n. 3.1).\nCon reclamo 7 maggio 2015 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, l’ordine di sottoporsi al test di paternità impartitogli dal Pretore aggiunto sia revocato.\nF. Preso atto del predetto reclamo, con decisione 13 maggio 2015 il Pretore aggiunto ha modificato la decisione 29 aprile 2015 nel senso di sostituire l’esecuzione coattiva dell’ordine con una multa disciplinare di fr. 300.- per ogni giorno di ritardo nel presentarsi all’appuntamento presso il perito.\nCon reclamo 15 maggio 2015 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, l’ordine di sottoporsi al test di paternità impartitogli dal Pretore sia revocato e che sia di conseguenza annullato anche l’ordine di presentarsi al perito.\nG. Rilevato che in data 11 maggio 2015 RE 1 aveva interposto ricorso contro la sentenza 15 aprile 2015 al Tribunale Federale che, in data 13 maggio 2015 aveva vietato l’adozione di misure d’esecuzione del giudizio impugnato - conferendo per finire effetto sospensivo al gravame il 27 maggio 2015 - con decisione 18 maggio 2015 il Presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l’effetto sospensivo ai reclami 7 maggio e 15 maggio 2015.\nCon decisione 16 novembre 2015 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di RE 1 contro la sentenza 15 aprile 2015.\nH. Con osservazioni 20 gennaio 2016 CO 1 e CO 2 propongono la reiezione di ambedue i reclami.\nConsiderato"}