Neppure la condanna al pagamento della tassa di giustizia rispettivamente il mancato riconoscimento di spese ripetibili – che i qui insorgenti parimenti censurano (appello, pag. 12 seg. ad 8) – sono costituitivi di un danno difficilmente riparabile (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 135 III 329 consid. 1.2). Se ne deve così dedurre che, in mancanza di una delle sue premesse fondamentali, anche trattato quale reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC, il gravame in esame risulta inammissibile. 5. Le spese processuali dell'odierno giudizio, fissate in fr. 400.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), sono poste in solido a carico dei convenuti arch. RE 1 e RE 2 risultati soccombenti (art. 106 cpv.