Ora, nella fattispecie in esame, i convenuti arch. RE 1 e RE 2 non accennano minimamente all'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile causato dalla decisione impugnata. Invero poi, sia riguardo ai documenti estromessi dall'incarto (appello, pag. 4 segg. ad 4) sia alle domande di delucidazione e di completamento dichiarate inammissibili (appello, pag. 6 segg.