, Basilea 2014, n. 5 ad art. 154; e con riferimento all'assunzione cautelare di prove fuori da un procedimento giĆ  pendente: DTF 138 III 46 consid. 1.2; sentenza del Tribunale federale 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.2.3; 4A_712/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 2.2), e l'errata o mancata assunzione di una prova va contestata , di regola, tramite l'impugnazione della decisione finale (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.). 4. Ora, nella fattispecie in esame, i convenuti arch.