Non si tratta quindi di una decisione finale impugnabile con il rimedio giuridico dell'appello secondo l'art. 308 CPC e, pertanto, già solo per questo l'appello di cui trattasi è inammissibile. 2. Dovendosi a contrario e per i motivi di cui si è detto qualificare la decisione 10 novembre 2015 qui impugnata quale disposizione ordinatoria processuale, si tratta ora di esaminare la ricevibilità del gravame 23 novembre 2015 tenendo conto dei requisiti validi per un reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC. Ora, per gli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC, una decisione ordinatoria processuale è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni.