d CPC). 1.1 La decisione che respinge la domanda di assunzione di prove a titolo cautelare nell'ambito di una procedura indipendente pone fine a questa procedura e costituisce una decisione finale (DTF 138 III 46 consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; 138 III 76 consid. 1.2) ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 cpv. 1 lett. a CPC, impugnabile con appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), rispettivamente, se il valore litigioso non raggiunge fr. 10'000.–, una decisione finale giusta l'art. 319 lett. a CPC, impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG).