– per ripetibili. Con decisione 25 novembre 2015 il Presidente di questa Camera ha respinto la contestuale richiesta di effetto sospensivo. Gli istanti non sono stati invitati a formulare osservazioni. Considerando in diritto: 1. La decisione 10 novembre 2015 è stata emanata nell'ambito di un procedimento di assunzione di prova a titolo cautelare giusta l'art. 158 CPC, a cui si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 2) e più in generale la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). 1.1