{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-01-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2015-107_2016-01-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120359&nX40_KEY=4921628&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f2f814e6045a91e3f88239ea667bf757"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2015.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.01.2016 13.2015.107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La decisione che accoglie un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare nell'ambito di una procedura indipendente è una decisione incidentale, e meglio una disposizione ordinatoria processuale. 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È impugnabile con reclamo se vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile\n\n\n1.1 La decisione che respinge la domanda di assunzione di prove a titolo cautelare nell'ambito di una procedura indipendente pone fine a questa procedura e costituisce una decisione finale (DTF 138 III 46 consid. 1.1, con ulteriori riferimenti; 138 III 76 consid. 1.2) ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 cpv. 1 lett. a CPC, impugnabile con appello alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b cifra 1 LOG), rispettivamente, se il valore litigioso non raggiunge fr. 10'000.–, una decisione finale giusta l'art. 319 lett. a CPC, impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d cifra 1 LOG). Per contro, la decisione che accoglie l'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare non pone giocoforza fine alla procedura, perché è ancora necessario amministrare la prova medesima. In particolare, nel caso di allestimento di una perizia al di fuori del procedimento di merito – come nella fattispecie – il giudice deve poter compiere ulteriori atti, quali ad esempio la nomina di un (altro) perito, la trasmissione dei relativi quesiti e delle domande supplementari delle controparti, la pronuncia su un'eventuale domanda di ricusa contro di lui e l'invito alle parti di chiedere la delucidazione o il completamento della perizia (art. 187 cpv. 4 CPC). Di conseguenza, la decisione che accoglie l'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare e ordina l'assunzione di una perizia nell'ambito di una procedura indipendente non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale, e meglio una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC (IIICCA 13.2014.108 dell'8 gennaio 2015 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.3 con riferimenti), impugnabile mediante reclamo alla terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).\n1.2 Il Pretore, con la decisione qui impugnata, ha deciso in merito all'ammissibilità della domanda di delucidazione e completamento della perizia, ammettendo una parte dei quesiti e respingendone altri. La procedura prosegue quindi con l'amministrazione della prova e, di conseguenza, per i motivi già indicati al considerando precedente, la decisione non può essere considerata finale, neppure nella misura in cui respinge parte delle domande. Non si tratta quindi di una decisione finale impugnabile con il rimedio giuridico dell'appello secondo l'art. 308 CPC e, pertanto, già solo per questo l'appello di cui trattasi è inammissibile.\n2. Dovendosi a contrario e per i motivi di cui si è detto qualificare la decisione 10 novembre 2015 qui impugnata quale disposizione ordinatoria processuale, si tratta ora di esaminare la ricevibilità del gravame 23 novembre 2015 tenendo conto dei requisiti validi per un reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. b cifra 2 CPC.\nOra, per gli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC, una decisione ordinatoria processuale è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni. La decisione 10 novembre 2015 con cui il Pretore ha statuito sull'istanza di delucidazione e di complemento 20/22 luglio 2015 è pervenuta ai convenuti arch. RE 1 e RE 2 l'indomani. Consegnato alla Posta Svizzera il 23 novembre 2015 e trattato quale “reclamo”, il gravame è tempestivo e da questo punto di vista senz'altro ammissibile.\n3. Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi – quale quello in concreto – non espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).\n3.1 Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev'essere concreto, di essenziale rilievo per l'andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato con una decisione di merito.\n3.2 Le decisioni mediante le quali il giudice decide sull'ammissibilità delle prove non sono di principio atte a provocare un danno irreparabile (sentenza del Tribunale federale 5A_315/2012 del 28 agosto 2012 consid. 1.2.1; 5A_855/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 1.2; 5A_435/2010 del 28 luglio 2010 consid. 1.1.1; Schmid in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed., Basilea 2014, n. 5 ad art. 154; e con riferimento all'assunzione cautelare di prove fuori da un procedimento già pendente: DTF 138 III 46 consid. 1.2; sentenza del Tribunale federale 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.2.3; 4A_712/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 2.2), e l'errata o mancata assunzione di una prova va contestata , di regola, tramite l'impugnazione della decisione finale (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.)."}