{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-01-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2015-107_2016-01-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120359&nX40_KEY=4921628&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f2f814e6045a91e3f88239ea667bf757"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2015.107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 12.01.2016 13.2015.107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La decisione che accoglie un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare nell'ambito di una procedura indipendente è una decisione incidentale, e meglio una disposizione ordinatoria processuale. 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CA.2014.307 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 12 agosto 2014 da\n|\n|\nCO 1 , composta da: - CO 2 - CO 3 - CO 4 - CO 5 - CO 6 - CO 7 - CO 8\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nRE 1 RE 2\nPI 1, patrocinato dall'PA 3\nPI 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sull'appello 23 novembre 2015 dell'arch. RE 1 e dell'arch. RE 2 presentato contro la decisione 10 novembre 2015 con cui il Pretore ha statuito sulla loro istanza 20/22 luglio 2015 di completamento e delucidazione della perizia, di cui al referto datato 29 maggio 2015;\nritenuto\nin fatto: A. CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5, CO 6, CO 7 e CO 8 sono i membri della Comunione dei condomini del Condominio __________, di cui al fondo base n. __________ RFD __________ (frazione di __________) e su cui si erge un immobile storico e noto di grande pregio culturale e architettonico. PI 1, RE 1, RE 2, e PI 2 hanno preso parte, ognuno nelle rispettive incombenze, ai lavori di restauro delle facciate, degli intonaci e degli stucchi del citato immobile eseguiti tra aprile e novembre 2013. Il collaudo eseguito a dicembre 2013 è stato considerato provvisorio in quanto l'opera presentava dei difetti.\nB. Con istanza 12 agosto 2014 la Comunione dei condomini del Condominio __________, e per essa i suoi singoli membri, hanno convenuto in giudizio l'impresario PI 1, gli architetti RE 1 e RE 2 e il lattoniere PI 2, chiedendo l'assunzione a titolo cautelare di una perizia volta ad accertare con urgenza i difetti all'immobile, l'origine degli stessi, e i necessari rimedi per ovviarvi (art. 158 cpv. 1 lett. b, prima frase, CPC), formulando i relativi quesiti peritali. Essi hanno altresì invocato un interesse degno di protezione a che la perizia fornisse indicazioni sulle relative responsabilità, così che potesse fungere da base per eventuali accordi risarcitori o per l'avvio di una causa di risarcimento (art. 158 cpv. 1 lett. b, seconda frase, CPC).\nAll'udienza di discussione tenutasi il 26 settembre 2014 i convenuti arch. RE 1 e RE 2 hanno prodotto documenti e proposto controquesiti peritali. PI 1 e PI 2 non hanno invece sollevato obiezioni.\nC. Con decisione 10 marzo 2015 il Pretore ha designato la prof. __________ del Politecnico di __________ quale perito giudiziario. Il referto peritale è stato rassegnato il 29 maggio 2015. Su invito del Pretore, che aveva constatato l'assenza delle risposte ai contro quesiti peritali, il 17 settembre 2015 l'interessata ha integrato la parte mancante e ha prodotto un referto completo.\nNel frattempo, con istanza 20/22 luglio 2015, gli arch. RE 1 e RE 2 hanno trasmesso al Pretore una serie di domande di delucidazione e complemento al referto peritale 29 maggio 2015, seguite dall'opposizione 10 agosto 2015 dei membri della Condominio __________ e dalla replica spontanea 2 settembre 2015 degli arch. RE 1 e RE 2.\nD. Con decisione 10 novembre 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza 20/22 luglio 2015 degli arch. RE 1 e RE 2, ammettendo una parte delle domande e stralciandone altre. Fra queste anche quelle riconducibili agli ulteriori doc. da 5 a 11, tutti precedenti all'istanza 12 agosto 2014 di assunzione cautelare della perizia e per i quali non vi era mai stata una formale ed esplicita richiesta di produzione in causa.\nE. Con appello 23 novembre 2015 gli arch. RE 1 e RE 2 chiedono ora la riforma di questa decisione nel senso di ammettere integralmente i loro quesiti di delucidazione e completamento. Parimenti essi postulano che la tassa di giustizia di fr. 300.– sia posta a carico degli istanti, tenuti a versare loro complessivi fr. 7'500.– per ripetibili.\nCon decisione 25 novembre 2015 il Presidente di questa Camera ha respinto la contestuale richiesta di effetto sospensivo.\nGli istanti non sono stati invitati a formulare osservazioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. La decisione 10 novembre 2015 è stata emanata nell'ambito di un procedimento di assunzione di prova a titolo cautelare giusta l'art. 158 CPC, a cui si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 2) e più in generale la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC)."}