Di conseguenza, il dispositivo n. 4 della decisione 8 luglio 2014 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud (inc. OR.2011.25) è annullato e così riformato: “4. Tassa di giustizia e ripetibili per la presente istanza sono evase con il giudizio di merito.” II. Le spese processuali di fr. 400.–, già anticipate dalla reclamante, restano per metà a suo carico e per il resto a carico di CO 1. Le ripetibili sono compensate. III. Notificazione: | | – ; – . | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.