1 CPC con la decisione finale. Entro questi limiti il reclamo va così accolto, obbligo e modalità per l'anticipo dei costi per l'assunzione della perizia essendo invece regolato dal CPC (sopra, consid. 4). 6. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– (art. 14 LTG), seguono il reciproco grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e sono per metà a carico della reclamante, e per il resto a carico della controparte, compensate le ripetibili. Per i quali motivi pronuncia: I. Il reclamo 21 luglio 2014 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 4 della decisione 8 luglio 2014 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud (inc.