Al riguardo peraltro non risulta nemmeno che la relativa istanza sia stata intesa quale domanda da evadere in un procedimento a sé stante e separato, visto che è stato trattato con la medesima numerazione d'incarto (inc. n. OR.2011.25). Considerato che la prova peritale già era stata chiesta dalla convenuta con la risposta di causa (risposta 14 dicembre 2011, pag. 27/28), è da chiedersi se fosse necessario chiederne l'assunzione in via cautelare o se non sarebbe stato più semplice, la fase istruttoria già essendo stata avviata, chiedere di anticiparne l'assunzione.