Considerando in diritto: 1. L'art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447). Essendo l'impugnazione in esame diretta contro il dispositivo sulle spese e ripetibili contenuto in una decisione ordinatoria processuale (sotto, consid. 3), la trattazione del reclamo, da presentare nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), rientra nella competenza della terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).