{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2014-76_2015-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=137121&nX40_KEY=4921576&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c126d01b5b5e03ec7c3072990a79e847"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2014.76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 24.04.2015 13.2014.76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo in materia di spese. 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Pendente un procedimento di merito, l'assunzione come tale di una prova in via cautelare diventa ipotizzabile fino all'avvio della fase probatoria ordinaria (cfr. commento all'art. 158 CPC: Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in: FF 2006 6593, 6687; A.Staehelin/ D.Staehelin/Grolimund, op. cit., pag. 338; Zürcher in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 6 ad art. 158), e dev'essere trattata nell'ambito di una procedura separata a sé stante in applicazione delle norme sui provvedimenti cautelari (art. 158 cpv. 2 CPC; Brönnimann, op. cit., n. 3 ad art. 158). Presentata pendente un procedimento di merito essa è decisa – alla stregua di un'ordinanza sulle prove (art. 154 CPC) – con disposizione ordinatoria processuale (Schweizer, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, in: ZZZ 2010 21/22 pag. 3 segg., 33; Schmid, in Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed., 2014, n. 6 e 10 ad art. 158; Fellmann in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 2a ed., 2013, n. 44c ad art. 158).\n4. Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC) di regola nella decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC). Trattandosi di provvedimenti cautelari, egli può decidere se rinviare il giudizio sulle spese al giudizio di merito (art. 104 cpv. 3 CPC) o pronunciarsi già in quel contesto (art. 104 cpv. 3 CPC a contrario). La norma in questione è una “Kann-Vorschrift” e lascia al giudice un certo margine di apprezzamento (Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 11 e 14 ad art. 104).\nNondimeno, le disposizione ordinatorie processuali prescindono di regola dall'assegnazione e ripartizione di spese e ripetibili (Rüegg in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, ZPO, 2a ed., 2013, n. 5 ad art. 104; Schmid in Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed., 2014, n. 4 ad art. 104; Trezzini, op. cit., art. 104, pag. 427 in fondo; Sterchi in Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 9 ad art. 95). E la tassa di giustizia rientra già nell'importo forfettario che di per sé sarà prelevato con il giudizio di merito (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC; Suter/ Von Holzen in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2a ed., 2013, n. 22 ad art. 95), a meno che l'assunzione anticipata della prova secondo l'art. 158 CPC non sia oggetto di un procedimento a sé stante e distinto da quello di merito. Impregiudicato resta in ogni caso l'obbligo di anticipo dei costi per l'assunzione della prova medesima giusta gli art. 95 cpv. 2 lett. c, 98 e 102 CPC.\n5. La convenuta e attrice riconvenzionale ha proposto l'assunzione in via cautelare della perizia il 3 giugno 2014, quindi nell'ambito della fase istruttoria della causa di merito, che già era in corso e che aveva preso avvio il 14 giugno 2012. L'interessata ha giustificato la sua richiesta poiché i pretesi difetti alla copertura del tetto, conseguenti a lavori eseguiti male dall'attrice come allegato con la domanda riconvenzionale (sopra, consid. A), “stanno provocando nuovi danni crescenti”. Con la decisione impugnata il Pretore ha quindi ammesso la perizia limitatamente all'entità e alla causa dei danni riconducibili a quei difetti, oltre che all'aumento progressivo degli stessi e alle misure urgenti da intraprendere, poiché al riguardo “un accertamento ad uno stadio successivo del processo di merito rischi[a] di non poter più avvenire” (decisione impugnata, pag. 4), riservando d'altra parte “a una successiva perizia nel merito” l'indagine volta ad una riparazione definitiva rispettivamente a determinare gli estremi di un'eventuale responsabilità (decisione impugnata, pag. 4 nel mezzo e in basso). Di fatto essa si propone quindi un primo accertamento che sarà poi completato e concluso in un successivo momento. La “perizia cautelare” presentata ed istruita nella fase probatoria ordinaria s'inserisce comunque a tutti gli effetti nel procedimento pendente diventandone parte integrante. Al riguardo peraltro non risulta nemmeno che la relativa istanza sia stata intesa quale domanda da evadere in un procedimento a sé stante e separato, visto che è stato trattato con la medesima numerazione d'incarto (inc. n. OR.2011.25). Considerato che la prova peritale già era stata chiesta dalla convenuta con la risposta di causa (risposta 14 dicembre 2011, pag. 27/28), è da chiedersi se fosse necessario chiederne l'assunzione in via cautelare o se non sarebbe stato più semplice, la fase istruttoria già essendo stata avviata, chiedere di anticiparne l'assunzione. Di modo che, quale disposizione ordinatoria processuale che ordina l'esecuzione “parziale” di una perizia nell'ambito di un'istruttoria in corso, la decisione impugnata osta ad una decisione su spese e ripetibili, la cui attribuzione sarà da decidere giusta l'art. 104 cpv. 1 CPC con la decisione finale.\nEntro questi limiti il reclamo va così accolto, obbligo e modalità per l'anticipo dei costi per l'assunzione della perizia essendo invece regolato dal CPC (sopra, consid. 4).\n6. Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– (art. 14 LTG), seguono il reciproco grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e sono per metà a carico della reclamante, e per il resto a carico della controparte, compensate le ripetibili.\nPer i quali motivi"}