{"Signatur": "TI_TRAC_003", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-04-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_003_13-2014-76_2015-04-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=137121&nX40_KEY=4921576&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c126d01b5b5e03ec7c3072990a79e847"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["13.2014.76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 24.04.2015 13.2014.76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La terza Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo in materia di spese. 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OR.2011.25 (azione creditoria con domanda riconvenzionale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 8 novembre 2011 da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCO 1\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\ne ora sul reclamo 21 luglio 2014 di RE 1 avverso la decisione 8 luglio 2014 con cui, accolta la richiesta di assunzione di prova a titolo cautelare formulata dalla società convenuta, il Pretore ha posto spese processuali e ripetibili a carico della società attrice;\nritenuto\nin fatto: A. Fallito il tentativo di conciliazione, con petizione 8 novembre 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud rivendicando il pagamento di una mercede fr. 32'255.80 oltre interessi e spese, per opere di carpenteria, copritetto e lattoniere eseguite in appalto sul fondo n. __________ RFD di __________.\nCO 1 si è opposta alla richiesta e, in via riconvenzionale, ha postulato la condanna della società attrice al pagamento di fr. 240'000.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007 per danni dovuti a opere supplementari in contrasto con il contratto d'appalto, ritardo nell'esecuzione dei lavori in genere e difetti riscontrati nelle opere eseguite. I rispettivi argomenti e domande di giudizio sono stati mantenuti nello scambio di allegati che ne è seguito.\nB. Il 3 giugno 2014 CO 1 ha chiesto l'assunzione in via cautelare di una prova peritale volta ad accertare i danni alla copertura dello stabile e la pretesa difettosità delle opere imputate a RE 1, che andavano via via ad aggravarsi e necessitavano quindi di interventi urgenti. Quest'ultima vi si è opposta il 24 giugno 2014 escludendo difetti alle opere da lei eseguite, peraltro nemmeno tempestivamente notificati, ed evidenziando come eventuali problemi fossero semmai da ricondurre a ditte intervenute dopo di lei sul cantiere.\nLe parti hanno ribadito il loro punto di vista al contraddittorio su questa istanza, che si è tenuto il 7 luglio 2014.\nC. L'istanza è stata accolta con decisione 8 luglio 2014. Per il Pretore i presupposti per l'allestimento di una perizia cautelare sui difetti alla copertura del tetto erano adempiuti. Dovendosi procedere a lavori di riparazione urgente, tale accertamento non poteva essere posticipato. Quale mezzo di prova esposto a pericolo, egli ha disposto l'esecuzione della perizia cautelare (dispositivo n. 1), ha formulato le relative domande (dispositivo n. 2) e assegnato un breve termine alle parti per eventuali proposte (dispositivo n. 3). Il Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 500.– a carico di RE 1, obbligandola a versare alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili (dispositivo n. 4).\nD. Con reclamo 21 luglio 2014 RE 1 impugna la decisione limitatamente al dispositivo n. 4, da riformare nel senso che le spese processuali per l'assunzione della perizia cautelare siano anticipate da CO 1 e la fissazione delle spese giudiziarie sia rinviata al giudizio di merito, protestate tasse, spese e ripetibili.\nCon osservazioni 18 agosto 2014 CO 1 ne propone la reiezione.\nConsiderando\nin diritto: 1. L'art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, art. 110, pag. 447). Essendo l'impugnazione in esame diretta contro il dispositivo sulle spese e ripetibili contenuto in una decisione ordinatoria processuale (sotto, consid. 3), la trattazione del reclamo, da presentare nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), rientra nella competenza della terza Camera civile (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).\nIl giudizio impugnato, notificato l'8 luglio 2014, è pervenuto alla reclamante l'indomani. Rimesso alla posta lunedì 21 luglio 2014 (timbro sulla busta originale d'invio), il gravame è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Notificato il 4 agosto 2014, esso è giunto alla controparte al più presto il giorno dopo. Spedite lunedì 18 agosto 2014, primo giorno feriale utile (art. 142 cpv. 3 CPC), anche le osservazioni (art. 322 cpv. 2 CPC) sono tempestive.\n2. Per l'art. 320 CPC, con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). In concreto la società reclamante contesta la condanna al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 500.– e di ripetibili alla controparte di fr. 1'000.–. Sostiene che nell'assunzione di una prova a titolo cautelare il concetto di soccombenza (art. 106 CPC) non vale e che le spese giudiziarie vanno stabilite e ripartite con la decisione di merito finale (art. 104 cpv. 1 e 3 CPC), riservato l'obbligo di anticipo per i costi di l'assunzione della medesima (reclamo, pag. 3 seg. n. 2)."}