qualche modo a una retroattività della medesima al 4 novembre 2013 (verbale d’udienza, pag. 2 in basso). Neppure il fatto che "il periodo utile" dedicato dalla reclamante alle trattative per raggiungere un accordo extragiudiziale, considerate le sue assenze per malattia, sia stato di "poco più di due mesi" (reclamo pag. 5 in basso) costituisce poi un caso eccezionale ai sensi dell'art. 119 cpv. 4 CPC. 10. Il reclamo deve quindi essere respinto. Le spese processuali, fissate in fr. 350.– (art. 14 LTG) sono a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Per i quali motivi pronuncia: 1. Il reclamo 18 aprile 2014 dell’avv. RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali di fr.