Richiamato il principio della non retroattività dell'assistenza giudiziaria, su questo punto la decisione impugnata non rileva quindi da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto, né si deve ritenere che il Pretore abbia in qualche modo ecceduto o abusato del suo potere d’apprezzamento e discrezionale. Di conseguenza, sotto questo profilo, non si ravvisano ragioni valide per scostarsi dal giudizio impugnato. 9.3 È ancora da esaminare in concreto se ricorra un caso eccezionale dell’art. 119 cpv. 4 CPC per riconoscere anche le prestazioni svolte dalla reclamante tra il 3 novembre 2013 e il 31 dicembre 2014.