extragiudiziale a scapito della causa legale che è poi invece seguita. La reclamante non pretende che quanto da lei effettuato prima del 31 dicembre 2013 possa rientrare fra gli atti strettamente connessi con la presentazione dell’istanza di gratuito patrocinio e dell’istanza di modifica di misure a protezione dell’unione coniugale. Richiamato il principio della non retroattività dell'assistenza giudiziaria, su questo punto la decisione impugnata non rileva quindi da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto, né si deve ritenere che il Pretore abbia in qualche modo ecceduto o abusato del suo potere d’apprezzamento e discrezionale.