A fronte di un’istanza presentata il 18 febbraio 2014 il Pretore ha correttamente riconosciuto anche le prestazioni svolte dal legale a far tempo dal 1° gennaio 2014, tenendo conto del lavoro che l’inoltro di un’istanza di modifica di misure a protezione dell’unione coniugale (contributi alimentari per i figli) e di una domanda di gratuito patrocinio hanno ragionevolmente comportato per l’interessata (decisione impugnata, pag. 2 in alto), ad esclusione invece di precedenti prestazioni relative alla fase negoziale servita per valutare i margini di un possibile accordo