, n. 131 ad art. 119, Jent-Sørensen, op. cit., n. 7 ad art. 119; Emmel, op. cit., n. 4 ad art. 119). In altre parole il mancato o ritardato sollecito del gratuito patrocinio deve, sotto questo profilo, poter essere ricondotto ad un “motivo scusabile” (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 119). La concessione dell’effetto retroattivo al gratuito patrocinio deve comunque essere oggetto di specifica ed esplicita richiesta, circostanziata e debitamente motivata (ZR 110/2011 n. 97 pag. 290 consid. 2.8; OGer ZH PF130056 del 5 dicembre 2013 consid. 2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3d e 3e; IIa Camera civile della Corte suprema del Canton Berna ZK 12 18 del 1° marzo 2012 consid.