2a). Sono in particolare dati gli estremi per un’applicazione retroattiva dell’istanza di gratuito patrocinio ogni qual volta il “ritardato” inoltro non dipende da un atto di omissione imputabile al legale, rispettivamente quanto esso è la conseguenza di un peggioramento imprevedibile della situazione economica del patrocinato rispetto a quella che esisteva allorquando motivi d’urgenza hanno imposto l’avvio immediato della causa o della procedura di conciliazione o ancora quando il richiedente non è stato informato della possibilità di beneficiare dell’assistenza giudiziaria (ZR 110/2011 n. 97 pag. 290 consid. 2.7; Bühler, op. cit., n. 131 ad art. 119, Jent-Sørensen, op.