ad art. 118). 8. Tanto nell’uno come nell’altro caso, trattandosi di prestazioni svolte prima del formale inoltro dell’istanza di gratuito patrocinio – e che esulano dagli atti strettamente connessi e necessari alla presentazione della medesima rispettivamente della contestuale azione giudiziaria o istanza di conciliazione (sopra, consid. 7 ab inizio) – si pone la questione della remunerazione retroattiva delle medesime (OGer ZH VO140016 del 30 gennaio 2014 consid. 2.3, PF130056 del 5 dicembre 2013 consid. 2.4; KGer GR ZK1 13 97 del 7 novembre 2013, consid. 3b). Ora, il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo solo a titolo eccezionale (art. 119 cpv.