, n. 2 ad art. 119). Ciò detto, trattandosi di un diritto che, laddove ne precede la litispendenza (art. 62 CPC), può unicamente sussistere nell’ottica di una ben specifica e determinata procedura giudiziaria o di conciliazione, l’istanza dovrà proporsi all’autorità competente per la futura e imminente vertenza, di cui dovranno evidentemente venir contestualizzati gli estremi (Trezzini, op. cit., pag. 480 ad 119; Bühler, op. cit., n. 82 seg. ad art. 119; Emmel, op. cit., n. 89 ad art. 118). In tal senso si pensi soprattutto all’elaborazione della convenzione necessaria per il divorzio su richiesta comune (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in: