A torto il Pretore aveva quindi stralciato l’onorario e le spese da lei esposte per le prestazioni effettuate tra il 4 novembre e il 31 dicembre 2013, limitandosi a considerare l’attività lavorativa svolta dal 1° gennaio 2014 in poi. 7. Di principio il beneficio del gratuito patrocinio si estende agli atti compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione quanto per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini in Cocchi/ Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, 2011, pag. 485 ad art. 119;