La reclamante si duole di un’errata applicazione dell’istituto del gratuito patrocinio che, nell’ottica del nuovo CPC, reputa debba oramai per legge coprire le eventuali prestazioni volte al raggiungimento di un accordo extragiudiziale, persino allorquando abbiano preceduto la relativa formale istanza giusta l’art. 119 cpv. 1 CPC. A torto il Pretore aveva quindi stralciato l’onorario e le spese da lei esposte per le prestazioni effettuate tra il 4 novembre e il 31 dicembre 2013, limitandosi a considerare l’attività lavorativa svolta dal 1° gennaio 2014 in poi.